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Diritti in attesa del permesso di soggiorno

by Redazione

Il Ministro dell’Interno Amato ha emanato una direttiva relativa ai diritti dello straniero nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il migrante, arrivato in Italia con i flussi, a cui è stato già rilasciato un nulla osta al lavoro e abbia sottoscritto il contratto di soggiorno, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione può – come dice la direttiva – “legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale”.

Il Viminale risponde così alle richieste di chiarimento rivolte al Dipartimento per le libertà civili e l’emigrazione sulla possibilità di lavorare e di esercitare i diritti connessi alla “regolarità della posizione di soggiorno” per lo straniero, una volta presentata domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell’Immigrazione (entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale) e sottoscritto il contratto di soggiorno. Sulla stessa linea indicata dalla direttiva del 5 agosto – relativa ai suoi diritti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno – il migrante, che è già in possesso di una ricevuta che gli consente di rimanere legalmente nel territorio nazionale, viene ammesso a svolgere la propria attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso ed esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.

Il lavoratore straniero per accedere ai benefici di cui alla direttiva: lavorare, stipulare un contratto di affitto o chiedere l’iscrizione all’anagrafe deve essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, rilasciata dall’Ufficio postale abilitato. Gli Sportelli Unici dell’Immigrazione sono tenuti alla consegna, oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

E’ da considerare che il migrante – nel caso considerato dalla direttiva – ha già superato i controlli da parte del questore, prima del rilascio del nulla osta, relativi all’esistenza o meno di motivi che possono precludere l’ingresso ed il soggiorno in Italia, ed ha firmato un contratto di soggiorno secondo l’iter previsto dalla normativa vigente. La finalità di questa direttiva e di quella emanata la scorsa estate è, quindi, la stessa: il riconoscimento di un diritto rimuovendo gli ostacoli frapposti dalle lungaggini burocratiche all’esercizio dello stesso.

Scarica testo direttiva 20 febbraio 2007
Scarica testo direttiva 5 agosto 2006

(Dario Porta)

(28 febbraio 2007)


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