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Arriva il “Permesso a punti”

by Redazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell’Interno, lo schema di regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione del cosiddetto Accordo di integrazione da parte dello straniero contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Introdotto dall’art. 4bis del Testo Unico Immigrazione, modificato dalla legge 94/2009 in materia di sicurezza, l’Accordo è articolato per crediti, con l’impegno da parte del cittadino immigrato a «sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione» da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, la cui stipula rappresenta condizione necessaria per il rilascio del titolo stesso.

La firma dell’Accordo è obbligatorio per gli stranieri di età compresa tra i 16 e i 65 anni che ambiscono ad un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno. Saranno esentati dal «permesso a punti» i giovani che hanno concluso un ciclo della scuola dell’obbligo, i disabili e le vittime della tratta di esseri umani.

Con la sottoscrizione, il cittadino non comunitario si impegna ad imparare la lingua italiana, a conoscere la cultura civica e la vita civile in Italia e a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Deve, poi, aderire alla Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione del 2007 e rispettarne i principi.
Il percorso inizia con la frequenza, entro il mese successivo a quello della stipula, di un corso di «formazione civica e di informazione sulla vita civile» organizzato dallo Sportello unico per l’immigrazione competente; la gestione della nuova procedura è, infatti, affidata agli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture.
Successivamente nell’arco di due anni – periodo di durata dell’Accordo stesso – il migrante deve conseguire dei crediti assegnatigli in base alla conoscenza acquisita della lingua italiana, dei valori costituzionali e delle regole civili del nostro Paese, il cui livello di apprendimento viene verificato da un apposito test finale o certificato da documenti specifici. Raggiunta la «soglia di adempimento» fissata in 30 punti, l’Accordo si estingue con il rilascio del relativo attestato.
Nel caso di condanne, misure di sicurezza personale e sanzioni pecuniarie è, invece, prevista la decurtazione dei crediti che può determinare la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e, quindi, l’espulsione.

Il provvedimento sarà deliberato in via definitiva dopo avere acquisito i pareri prescritti. In seguito, con la firma del Capo dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 120 giorni con riferimento agli stranieri che faranno ingresso nel territorio nazionale a partire da tale data.

Maria Carla Intrivici

4 giugno 2010


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