Raccolta fondi NELL

Informazioni personali

Dettagli di fatturazione

Per effettuare una donazione tramite bonifico bancario, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Eseguire un bonifico bancario a favore di "Associazione Nessun luogo è lontano"
  • IBAN: IT65P0832703243000000003948
  • c/c in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 121
  • Come causale, indicare "Donazione per "Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 121"
  • Inviare copia del bonifico effettuiato a: [email protected]

Vi informiamo che  da gennaio 2020 è cambiato il bonus fiscale in favore delle associazioni del terzo settore.

Per maggiori informazioni:

https://quifinanza.it/fisco-tasse/maxi-bonus-fiscale-cosa-prevede-riforma-terzo-settore/348450/ GRAZIE!

Totale della donazione: €100,00

Corte Costituzionale: squilibri della Bossi-Fini

by Redazione

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 – depositata il 2 febbraio 2007 – ha affermato che sarebbe opportuno “un sollecito intervento del legislatore, volto ad eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità sollevate da diversi tribunali tra il 2004 e il 2005 (dell’articolo 14 commi 5ter e 5quinquies del D.Lgs 286/98, come sostituito dall’articolo 1 della legge 271/04).

I tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona avevano chiesto un giudizio di legittimità costituzionale in merito alla “pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore”. I tribunali di Torino, Ancona e Trani, avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato malgrado l’ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal questore.
I giudici ricorrenti avevano ravvisato la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione e reato che – considerata la severità del trattamento previsto – ha introdotto, per il difforme trattamento di situazioni assimilabili, una discriminazione, in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). Inoltre, il fine rieducativo della pena cui questa deve tendere (art.27 della Costituzione) sarebbe stato vanificato da una punizione manifestamente eccessiva dell’interessato.

La Corte ha ritenuto inammissibile un “intervento manipolativo” sull’entità delle pene fissate dal legislatore in quanto sarebbe stato di per sé arbitrario, “e darebbe luogo, per alcuni dei rimettenti, ad una violazione del principio di ragionevolezza”, ed ha auspicato al tempo stesso l’intervento del legislatore, il quale “potrebbe ripristinare un sistema sanzionatorio dagli equilibri compatibili con i valori costituzionali”. In questo modo la Consulta ha riaffermato i limiti del sindacato di costituzionalità: la scelta della pena, commisurata dal legislatore alla differente gravità dei reati, non può esserne oggetto. Nessun tipo di pronuncia può introdurre nuove sanzioni o trasporne da una fattispecie ad un’altra.

In particolare, le questioni sollevate sono state considerate inammissibili in quanto non è stata riscontrata una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione. Per quanto riguarda il reato di indebito trattenimento nel territorio nazionale dello straniero espulso – è stato rilevato – riguarda la semplice condotta di inosservanza dell’ordine di allontanamento dato dal questore, prescindendo “da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili”. Ciò dovrebbe essere oggetto di “riflessione per il legislatore” non di una pronuncia della Consulta. D’altra parte ha riconosciuto che “il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa”.

Il controllo dei flussi migratori e la disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale costituisce per la Corte Costituzionale – come si legge nella sentenza – “un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’immigrazione”.

La pronuncia della Corte Costituzionale rende ancor più urgente la più volte annunciata “necessaria modifica” della legge Bossi-Fini. Una riforma della legislazione sull’immigrazione che guardi il fenomeno nelle sue varie sfaccettature e implicazioni in termini di convivenza, sicurezza, legalità, con la previsione di interventi su più fronti secondo una buona e razionale politica di governance.

Dario Porta


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cerca

Archivi