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Circolare: permesso per attesa occupazione

by Redazione

Il 20 agosto è stata emanata una circolare dal Ministero dell’Interno sul rilascio di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione” a favore dei cittadini stranieri, nel caso il cui non si formalizzi il rapporto di lavoro subordinato per indisponibilità del datore.

La circolare è intervenuta in seguito alla segnalazione degli Sportelli Unici per l’immigrazione dove il cittadino straniero si presenta per richiedere il permesso di soggiorno. Secondo la normativa vigente — Testo unico sull’immigrazione d.lgs. n. 286/1998 — il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Inoltre, il migrante, giunto in Italia con regolare visto, prima di firmare il contratto di soggiorno ha già ricevuto la proposta di lavoro presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel suo Paese di origine.

Cosa succede nel caso in cui lo straniero giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore? Non potendo ottenere il rilascio del permesso di soggiorno che è il documento necessario al cittadino straniero non comunitario per poter stare in Italia rischia l’espulsione in quanto “irregolare” o “clandestino”.

La precedente circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 se ne era occupata limitatamente a casi di “forza maggiore”: alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda.
Il nuovo provvedimento stabilisce che, poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile al cittadino straniero, questi possa richiedere il rilascio di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione” con la presentazione, in allegato alla domanda, di una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore a formalizzare l’assunzione.

Quindi, in tutti i casi di sopravvenuta ed oggettiva (non essendo a lui imputabile) impossibilità per il lavoratore di firmare il contratto di soggiorno, precedentemente chiamato regolarmente ad entrare in Italia, viene garantito al cittadino straniero il rilascio del permesso di soggiorno senza il quale non potrebbe permanere nel territorio italiano.
Il migrante avrà in questo modo la possibilità, secondo la ratio del provvedimento, di vivere in Italia regolarmente e cercare per altri sei mesi una nuova occupazione, evitando il rischio di restare invischiato nella rete della clandestinità.

Dario Porta

(6 settembre 2007)


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