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Immigrazione e sicurezza: la nuova legge

by Redazione

 

Il decreto sicurezza è diventato legge.
Mercoledì scorso, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 92/08 in materia di sicurezza pubblica.

 

Sul fronte immigrazione, il testo introduce norme più severe contro l’illegalità.
In particolare il provvedimento rende più facili le espulsioni, stabilendo l’obbligo di espulsione o  di allontanamento – nel caso di cittadino comunitario – dal territorio nazionale dello straniero che sia stato condannato in via definitiva a pene superiori ai 2 anni di carcere, contro i precedenti 10 anni. I trasgressori dell’ordine sono puniti con la reclusione da una a quattro anni; in questo caso scatta anche l’arresto obbligatorio e il processo con rito direttissimo.
L’essere clandestini, inoltre, diventa un aggravante: per l’irregolare che delinque la pena comminata per il reato commesso viene aumentata fino ad un terzo.

Condanne più dure sono previste per i datori di lavoro che impiegano manodopera irregolare: da sei mesi a tre anni di carcere e la multa di cinquecentomila euro per ogni lavoratore irregolare. E chi «a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri, dà alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo ceda allo stesso anche in locazione» rischia da sei mesi a tre anni di reclusione e la confisca del bene. Le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati sono devolute al potenziamento delle azioni di prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina.
È diminuito da quindici a sette giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di nulla osta all’espulsione.

Nel testo dell’elaborato si concedono, altresì, maggiori poteri ai sindaci per il controllo del territorio e per agire sul degrado urbano e si prevede che gli amministratori concorrano ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia statali e locali.
Tra le modifiche apportate in sede di discussione, vi è l’articolo aggiuntivo all’articolo 7, proposto dal Governo, che contempla la possibilità di adottare un piano, valido sei mesi e rinnovabile una sola volta, per l’impiego in compiti di ordine pubblico di un contingente delle forze armate non superiore a 3000 unità da adibire a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle forze di polizia.
In seguito al maxiemendamento presentato alla Camera dall’Esecutivo, inoltre, assumono trattazione prioritaria i processi relativi ai «delitti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», cioè di  immigrazione clandestina, insieme a quelli che prevedono il rito per direttissima, ai processi con imputati i detenuti e che riguardano reati più gravi come mafia e terrorismo, incidenti sul lavoro, circolazione stradale; mentre, per i processi per reati indultabili commessi entro il 2 maggio 2006 nonché per quelli per reati con una pena fino a 4 anni, i dirigenti degli uffici giudiziari hanno la facoltà di rinviarli fino ad un massimo di 18 mesi, modificando la previsione iniziale della sospensione automatica di un anno di tutti i processi considerati meno gravi.

Infine, i Centri di permanenza temporanea ed assistenza mutano denominazione in “Centri di identificazione e espulsione”.

Maria Carla Intrivici

(25 luglio 2008)


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