Raccolta fondi NELL

Informazioni personali

Dettagli di fatturazione

Per effettuare una donazione tramite bonifico bancario, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Eseguire un bonifico bancario a favore di "Associazione Nessun luogo è lontano"
  • IBAN: IT65P0832703243000000003948
  • c/c in essere presso Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 121
  • Come causale, indicare "Donazione per "Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 121"
  • Inviare copia del bonifico effettuiato a: [email protected]

Vi informiamo che  da gennaio 2020 è cambiato il bonus fiscale in favore delle associazioni del terzo settore.

Per maggiori informazioni:

https://quifinanza.it/fisco-tasse/maxi-bonus-fiscale-cosa-prevede-riforma-terzo-settore/348450/ GRAZIE!

Totale della donazione: €100,00

Nuova procedura per lavoratori migranti ‘distaccati’

by Redazione

Con la conversione in legge del decreto legge del 15 febbraio 2007 n. 10, che reca disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari, si intende semplificare le procedure che riguardano i lavoratori migranti dipendenti da società estere con sede in un Paese membro dell’Unione Europea e distaccati temporaneamente presso società italiane.

Specificatamente, la riforma dell’art. 27 della vigente normativa sull’immigrazione – oggetto del provvedimento – prevede la sostituzione del rilascio del nulla osta con una comunicazione del committente e una dichiarazione. Il nulla osta al lavoro, nel caso di lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente in uno Stato membro dell’Unione Europea e dipendenti di persone fisiche o giuridiche con sede in uno Stato dell’UE, è sostituito da una comunicazione resa dal committente del contratto, in base al quale la prestazione dei servizi ha luogo, con allegata una dichiarazione del datore di lavoro che contiene i nominativi dei lavoratori da distaccare e che attesti la regolarità della loro situazione relativamente alle condizioni di residenza e di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, in caso di mancata comunicazione il lavoratore straniero rischia l’espulsione.

Il nuovo comma (1-bis) dell’art. 27, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato inserito per risolvere la procedura di’infrazione n. 1998/2127 – ai sensi dell’art. 49 e seguenti del Trattato CE – che ha riguardato l’esistenza di un regime di autorizzazione preventiva e l’obbligo del visto di ingresso. In effetti, le procedure previste dalla normativa italiana costituivano un ostacolo alla libera prestazione di servizi con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro.

Si aggiunge così un altro tassello nel processo di riforma della disciplina in materia di immigrazione semplificando procedure ed adempiendo alla normativa dell’Unione Europea, mentre si attende che la bozza Amato-Ferrero, che dovrebbe in maniera organica modificare la vigente normativa, giunga al più presto al Consiglio dei Ministri.

Dario Porta

(19 aprile 2007)


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cerca

Archivi