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Nuove norme per ricongiungimenti e asilo

by Redazione

Durante il Consiglio dei Ministri del 23 settembre, l’Esecutivo ha approvato un nuovo decreto legge con cui è stato stabilito l’invio di altri 500 soldati, in aggiunta ai 400 già dispiegati sul territorio nazionale, al fine di assicurare «nelle aree dove c’è un’evidente emergenza criminale – ha affermato il Ministro dell’Interno, Maroni – un più efficace controllo». Il provvedimento contiene anche gli stanziamenti per la costruzione di dieci nuovi Centri di identificazione e di espulsione (Cei), gli ex Cpta, e per l’ampliamento di quelli già esistenti. Il decreto è stato motivato, secondo il capo del Viminale, dal notevole afflusso di stranieri: 14.200 tra gennaio e settembre del 2007, 23.600 nello stesso periodo del 2008, con un incremento del 60%.

Il Governo ha, poi, adottato in via definitiva due dei tre decreti legislativi contenuti nel c.d. Pacchetto sicurezza, rispettivamente in materia di ricongiungimenti familiari e di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.

Secondo il primo provvedimento, il ricongiungimento è possibile con i figli minori e con il coniuge maggiorenne. I figli maggiorenni possono ricongiungersi solo se «non coniugati a carico» e totalmente invalidi. Relativamente ai genitori, si pone la condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Rispetto all’originaria formulazione del testo, viene modificato il requisito dell’ammontare del reddito nella misura dell’aumento del 50% in più per ogni familiare da ricongiungere.
Infine il provvedimento introduce il ricorso all’esame del DNA a carico dell’interessato, quando manchi la documentazione o sussistano fondati dubbi sulla sua autenticità relativamente al rapporto di parentela.

Il secondo decreto sul riconoscimento dello status di rifugiato prevede che il prefetto possa stabilire il luogo di residenza per i richiedenti in attesa che la domanda sia valutata. Fino all’adozione della decisione, inoltre, può essere trattenuto nei Centri chi presenta domanda dopo un’espulsione o un respingimento alla frontiera.
Viene mantenuto l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale proposto contro il rigetto della domanda di asilo, fatte salve alcune ipotesi di eccezioni. Il richiedente asilo, comunque, può presentare al tribunale – unitamente al ricorso – un’istanza di sospensione del provvedimento su cui il tribunale deve decidere entro 5 giorni. Le commissioni territoriali possono respingere una domanda per “manifesta infondatezza” quando è palese che non ci sono i presupposti, oppure quando risulta che è stata presentata per ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento.

I due decreti legislativi, inviati informalmente alla Commissione europea, hanno superato positivamente la verifica di compatibilità con l’ordinamento comunitario. Diversamente per il terzo schema di decreto legislativo contenuto nel Pacchetto sicurezza che detta disposizioni più restrittive in materia di circolazione dei cittadini comunitari per cui è ancora in corso un confronto con Bruxelles.

Maria Carla Intrivici

(26 settembre 2008) 


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