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Regole europee per i visti

by Redazione

 

Entra in vigore dal 2 settembre il regolamento comunitario 767/2008 del 9 luglio che riguarda “il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per i soggiorni di breve durata”.

 

Lo scopo della normativa dell’Unione europea è quello di attuare una efficace politica comune in materia di visti, di identificare i cittadini dei Paesi terzi e di verificarne la validità dei documenti, evitando il fenomeno del “visa shopping”, in altre parole, la ricerca del Paese con le norme per l’ingresso più favorevoli. Il sistema di banche dati nazionali (Schengen Information System) potrà essere integrato per contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri. Si prevede un meccanismo con l’apertura di un fascicolo contenente i dati del cittadino richiedente l’ingresso nell’Area Schengen che comprendono, oltre alle impronte digitali, le notizie sulla destinazione principale e la durata del soggiorno prevista. Le autorità competenti nazionali aggiungeranno altre informazioni quali il rifiuto o l’annullamento, la revoca, la riduzione del periodo di validità o la proroga del visto.

Il provvedimento stabilisce una regolamentazione in materia di acceso e uso delle informazioni che riguardano anche le domande di asilo. In particolare, le autorità competenti degli gli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con l’utilizzo delle impronte digitali della persona unicamente allo scopo di individuare l’identità del cittadino straniero, accertare l’autenticità del visto e affinchè siano soddisfatte le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, ai valichi di frontiera esterni (in conformità del codice frontiere Schengen) o all’interno degli Stati membri.

I singoli Paesi saranno competenti a garantire per la protezione, la sicurezza e la trasmissione dei dati provenienti dal VIS, che possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità del sistema di informazioni e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore al necessario. Nel caso esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi, le autorità competenti nazionali potranno accedervi, in casi specifici e su richiesta; così come l’Europol, nei limiti delle sue competenze e funzioni. In situazioni di particolare urgenza, le informazioni potranno essere trasferite ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale oppure messi a loro disposizione.

Dario Porta

(25 agosto 2008)


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