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Ricongiungimenti familiari e soggiorno di lungo periodo: le nuove norme

by Redazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi di attuazione di due direttive comunitarie rispettivamente sui ricongiungimenti familiari e il soggiorno di lungo periodo per i cittadini stranieri non comunitari.

Con il primo decreto, in applicazione della direttiva 2003/86/CE, sono state introdotte importanti novità che hanno snellito l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Tra le più rilevanti: non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, il requisito della minore età per il ricongiungimento è esplicitamente riferito al momento della presentazione della domanda e per i figli maggiorenni non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità di provvedere alle proprie esigenze in maniera permanente in ragione del loro stato di salute. Relativamente alle norme in materia di ricongiungimento dei genitori basterà dimostrare la mancanza di un adeguato sostegno familiare indipendentemente dell’esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine.

Per rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno per ricongiungimento, a differenza dell’attuale normativa, insieme alla mancanza di requisiti quali reddito e alloggio, andranno considerati anche i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese di provenienza. In ogni caso la relativa richiesta può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
Si introduce, inoltre, il requisito dell’idoneità dell’alloggio, sotto il duplice profilo dei parametri previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale e degli aspetti igienico-sanitari. E al familiare del minore autorizzato a permanere sul territorio nazionale per ragioni di salute si consente l’esercizio di attività lavorativa. Infine si estende ai rifugiati il diritto al ricongiungimento familiare che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per gli altri cittadini stranieri.
L’obiettivo è, quindi, quello di semplificare e razionalizzare la procedura del ricongiungimento familiare, escludendo requisiti di difficile accertamento pratico che di fatto limitano e appesantiscono l’esercizio di tale diritto.

Il secondo decreto, che recepisce la direttiva europea (2003/109/CE), stabilisce che i cittadini non comunitari otterranno lo status di “soggiornanti di lungo periodo” con una  permanenza regolare nel territorio nazionale di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, in luogo dei 6 anni previsti finora (ritornando a quanto disposto dalla legge Turco-Napolitano). Bisognerà altresì dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all’importo di un assegno sociale annuo e, nel caso di richiesta anche per i familiari, l’idoneità dell’alloggio in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica e ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl competente per territorio.
Grazie allo status di lungo soggiornante, lo straniero potrà entrare nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, e avrà la possibilità di spostarsi liberamente, anche per lavorare, in tutti i Paesi dell’ Unione che hanno recepito la direttiva.
La Carta non verrà rilasciata o potrà essere revocata ancora una volta per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La strada seguita sembra, quindi, essere quella degli interventi mirati su specifiche questioni anziché quella di un totale ribaltamento della normativa approvata durante la precedente legislatura.
Il fatto migratorio è una realtà complessa, articolata e in continuo mutamento e per un adeguato governo di esso la via più confacente sembra essere quella di predisporre misure di modifica indirizzate a colmare lacune, tare, inadeguatezze normative più che quella di ricorrere a continui stravolgimenti.
D’altronde, nessun paese – in primis l’Italia che sta attuando il passaggio da un approccio emergenziale ad uno di razionalizzazione del settore – può sopportare che ad ogni legislatura si modifichi la legge sugli spostamenti umani, si rischierebbe un “collasso nervoso” dei diversi attori che operano attraverso la normativa vigente e si incorrerebbe in una inadeguata gestione delle dinamiche migratorie, dettata più da improprie logiche di sistema che da politiche di buon governo.

Testo Schema di d. lgs  relativo al diritto al ricongiungimento familiare

Testo Schema di d.lgs realtivo allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

Maria Carla Intrivici

(19 dicembre 2006)


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