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Ricongiungimento: decreto in vigore

by Redazione

E’ entrato in vigore – il 5 novembre – il decreto legislativo del 3 ottobre 2008 n. 160 che modifica il decreto legislativo dell’8 gennaio 2007 n. 5, in tema di ricongiungimento familiare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre scorso, in attuazione della direttiva 2003/86/CE.
Il ricongiungimento sarà possibile con i figli minori e con il coniuge maggiorenne. I figli maggiorenni potranno ricongiungersi solo se «non coniugati a carico» e totalmente invalidi. Relativamente ai genitori, si pone la condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Per quanto riguarda il requisito dell’ammontare del reddito è previsto che quest’ultimo sia non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e aumentato del 50% in più per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per quello di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Inoltre, ai fini della determinazione reddituale si tiene conto anche dei familiari conviventi con il richiedente; nel caso di ritardo dello sportello unico nel rilasciare il nulla osta, si passa 90 a 180 giorni per il termine a partire dal quale il familiare che deve ricongiungersi potrà richiedere direttamente il visto all’ambasciata italiana. Infine, il provvedimento introduce il ricorso all’esame del DNA a carico dell’interessato, quando manchi la documentazione o sussistano fondati dubbi sulla sua autenticità relativamente al rapporto di parentela dichiarato.

Il testo aveva ricevuto il placet della Commissione europea, che non ha riscontrato rilevanti incompatibilità tra il disegno di legge sul ricongiungimento familiare ed il diritto comunitario. D’altra parte, la Commissione ed il Parlamento europeo seguono con attenzione la successiva attuazione del decreto, relativamente alle modalità  ed ai costi con cui verrà effettuato il test del DNA, in modo che in alcun modo si possa ostacolare il diritto dei familiari dei cittadini di un Paese terzo che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri nell’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare sancito dall’Ue.

Dario Porta

(7 novembre 2008)


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