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Test di lingua per il permesso di soggiorno CE

by Redazione

Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quello della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono state determinate le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, così come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998,  modificato dalla legge n. 94/2009.
Il test, in particolare, deve verificare «un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa».

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, la richiesta di partecipazione alla prova deve essere presentata con modalità informatiche alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente il quale viene convocato entro sessanta giorni. Il test è svolto sempre per via informatica oppure, qualora richiesto, con modalità scritte di tipo non informatico e i risultati sono inseriti nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.
Per superare l’esame, il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo.

Le disposizioni del decreto non si applicano ai minori di quattordici anni e alle persone affette da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap.
Non è, invece, tenuto a sostenere la prova chi è già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2; chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; chi ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza dell’italiano sempre pari  almeno al livello A2; chi ha conseguito un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado ovvero frequenta un corso di studi presso una università italiana e chi è entrato in Italia ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Immigrazione come dirigente, professore universitario, interprete e giornalista.

Infine, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce, la Questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana attraverso il riscontro dell’esito positivo del test o, negli altri casi, tramite l’esame della documentazione allegata alla richiesta di rilascio oppure l’accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dal cittadino straniero.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore da dicembre 2010.

Maria Carla Intrivici

8 luglio 2010


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