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Verso una normativa organica sul diritto d’asilo

by Redazione

È stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio il Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, che recepisce la direttiva comunitaria 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 19 gennaio 2008, introduce delle importanti innovazioni nel quadro normativo di riferimento.
Nel provvedimento vengono, innanzitutto, definiti i requisiti delle qualifiche di “rifugiato” e di “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”, individuando nel primo caso il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della sua protezione, oppure l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno; mentre per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il cittadino straniero nei cui confronti, pur non sussistendo i requisiti dello status di rifugiato, esistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nello Stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un «grave danno».

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La protezione viene negata anche a chi ha commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l’umanità oppure reati gravi o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Il decreto legislativo, inoltre, riforma i criteri di esame delle domande di protezione internazionale valutando, tra l’altro, le informazioni sul Paese di origine, le dichiarazioni del richiedente anche in assenza di documentazione di supporto, le circostanze esistenti ovvero sorte dopo aver lasciato il Paese di origine che possono rendere necessaria la protezione internazionale.

Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai rifugiati è quinquennale ed è rinnovabile; quello per protezione sussidiaria ha validità triennale e può essere rinnovato «previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria».

Chi viene ammesso alla protezione internazionale può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, può accedere alla formazione professionale e iscriversi agli albi professionali, in condizioni di parità con i cittadini italiani. Equiparazione prevista anche in materia di assistenza sociale e sanitaria. È riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare.

Il Decreto legislativo n. 251/2007, insieme al Decreto legislativo sulle procedure di asilo di attuazione della direttiva comunitaria 2005/85/CE – approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora entrato in vigore – permette all’Italia di allinearsi alle regole dell’Ue verso un regime comune europeo in materia di asilo, ma soprattutto costituisce il nucleo fondante della tanto auspicata normativa organica sul diritto di asilo di cui il nostro Paese è deficitario, andando a colmare conseguentemente una grave lacuna del nostro sistema normativo al fine di garantire ai richiedenti asilo e i rifugiati un più elevato livello di protezione e tutela.

Maria Carla Intrivici

(15 gennaio 2008)


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