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Viminale: importanti interventi

by Redazione

Lunedì scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale con i criteri delle nuove procedure previste  dalla disciplina dei soggiorni di breve durata introdotta dalla legge 68/2007, firmato dal Ministro dell’Interno, Giuliano Amato, il 27 luglio 2007.
La legge, in attuazione di un obbligo dettato dalla normativa europea, ha abolito il permesso di soggiorno per gli stranieri che si trattengono sul territorio nazionale meno di tre mesi per visite, affari, turismo e studio sostituendolo, fermo restando il visto di ingresso, con una dichiarazione di presenza che va rilasciata all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso in Italia, nel caso dello straniero proveniente da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen. Gli stranieri provenienti da Paesi aderenti a Schengen devono, invece, rilasciare la dichiarazione di presenza al Questore della provincia in cui si trovano, entro otto giorni dall’ingresso.  Il decreto dà attuazione a tale legge, sancendo le modalità di presentazione della suddetta dichiarazione.

Il decreto considerato non rappresenta il solo provvedimento recentemente adottato.

Novità sono state introdotte anche con riferimento alla possibilità di lasciare l’Italia e di farvi regolare rientro per i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Secondo una circolare del Viminale del 6 agosto, fino al 30 ottobre prossimo, potrà essere concessa una facilitazione temporanea di transito, attraverso gli aeroporti dell’Ue, ai migranti che, provenienti dall’Italia o diretti verso il nostro Paese, siano in possesso: della ricevuta delle Poste Italiane attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità o del documento di viaggio equipollente e del permesso scaduto. Nel caso, invece, di richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno è previsto il ritorno nei Paesi di origine e successivamente il rientro in Italia, a condizione che l’uscita ed il reingresso avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera, il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen e lo straniero esibisca il passaporto unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta dell’ufficio postale.

Non va, infine, tralasciata, un’ulteriore misura predisposta di recente.
Il 4 agosto, il capo del Viminale ha invitato i Questori «a valutare la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto dall’art. 18 del T.U., anche nei confronti di quegli immigrati verso i quali saranno accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento sul luogo di lavoro»; articolo che finora è stato fondamentalmente applicato nei casi di sfruttamento della prostituzione.
La circolare anticipa in parte il disegno di legge contro lo sfruttamento del lavoro irregolare e il caporalato, approvato in Senato e ora all’esame della Camera; questo soprattutto in seguito all’intensificazione dell’impiego della manodopera stagionale straniera nel corso del periodo estivo nei campi, nei servizi e nell’edilizia e al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, «avvalendosi intanto degli strumenti offerti dalla legge».

Vi è, quindi, l’intento di adottare nell’immediato le misure necessarie per un più razionale ed adeguato governo del fenomeno migratorio in vista di un’ampia e complessa riforma della legislazione in campo, riforma che questi mesi hanno dimostrato essere un percorso irto e incerto.

Maria Carla Intrivici

(23 agosto 2007)


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