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Viminale: nuove norme a tutela dei minori

by Redazione

Il 28 marzo scorso il Ministero dell’Interno ha firmato un’importane direttiva sui minori stranieri.
L’obiettivo del provvedimento è quello di superare le problematiche concernenti il rilascio dei permessi di soggiorno ai minorenni e a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno a causa «di difformità di indirizzo e di linee interpretative da parte dei competenti uffici sulle quali appare opportuno intervenire al fine di garantire una più omogenea applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia», come si legge nella direttiva.

Tre i punti d’intervento individuati.

Innanzitutto il provvedimento prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari al minore 14enne.
La vigente normativa, all’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 286/98, dispone che al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, sia rilasciato un titolo di soggiorno autonomo, per motivi familiari. Attualmente tale permesso, però, è rilasciato solo in presenza di un documento d’identità, escludendo di fatto i molti minori che non lo posseggono.
La direttiva stabilisce, invece, che il prefetto ed il questore, considerato che l’identità del minore è garantita dai genitori, devono procedere al rilascio del permesso autonomo allo straniero 14enne, anche in mancanza di passaporto.
Il permesso è valido fino al compimento della maggiore età, successivamente, dovrà essere convertito.

Sono, inoltre, contemplati interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati e presi in carico da associazioni ed enti locali. In particolare al minore straniero sottoposto ad affidamento familiare o tutela, il questori potrà rilasciare, al compimento del diciottesimo anno di età, un permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale. Si evita, in tal modo, l’espulsione di ragazzi diciottenni che hanno seguito per anni corsi di formazione e di lavoro a carico dei comuni. Il rilascio del titolo sarà, comunque, subordinato all’accertamento degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi.

Infine la direttiva sancisce la parità di trattamento tra il minore straniero e il minore italiano.
Il Testo unico sull’Immigrazione, art. 32, comma 1, prevede che, al compimento del diciottesimo anno di età, il giovane straniero, debba necessariamente convertire il titolo di soggiorno rilasciatogli per motivi familiari, protezione o tutela, in un permesso per studio, lavoro, autonomo o subordinato, o cure mediche.
Il nuovo provvedimento permette, invece, al minore straniero, che al compimento della maggiore età non decide immediatamente se proseguire gli studi o cominciare a lavorare, di rinnovare il titolo di soggiorno per motivi familiari. Saranno i genitori, o chi ne esercita la patria potestà, a garantire per lui e per il suo mantenimento, soddisfacendo le condizioni di reddito ed alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.

I minori stranieri in Italia ammontano a circa mezzo milione e indubbiamente le nuova normativa predispone misure che rappresentano una maggiore tutela a garanzia dei loro diritti.

Maria Carla Intrivici

(9 aprile 2008)


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